Perchè accettiamo che gli elaborati di progetto siano firmati con firma elettronica avanzata?

Il Testo Unico dell'edilizia non prevede che gli elaborati progettuali siano timbrati dal progettista. Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 125 prevede che chi ne ha titolo depositi il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni.

Sugli elaborati cartacei è consuetudine che la firma del progettista sia affiancata dal timbro dell'ordine professionale che costituisce una sorta di attestazione dell'iscrizione all'albo. Questa consuetudine è stata ripresa negli statuti regolamentari di molti ordini e collegi professionali che ne impongono l'uso.

L'efficacia dei regolamenti degli enti professionali quali norme giuridiche è oggetto di discussione, ma certamente queste non possono essere applicabili se contrastano con le norme statuali.

Se l'Amministrazione ritiene necessaria l'apposizione del timbro oltre a quella della firma è necessario che i documenti informatici siano sottoscritti con firma digitale che, come prevede il Decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, art. 24, com. 2, integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere a ogni fine previsto dalla normativa vigente.

Attenzione: alcuni ordini e Amministrazioni ritengono strettamente necessaria l'apposizione del timbro. Ti consigliamo di firmare comunque gli elaborati progettuali della tua istanza con la fima digitale, nessuna Pubblica Amministrazione potrà rifiutarla.

 

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 12:39.05